Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022

Categorie: Ordini del giorno

l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

premesso che

  • la Regione Emilia-Romagna con Legge regionale 4 luglio 2013, n.5, successivamente modificata con Legge 25 giugno 2018, n.8, ha introdotto “Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate”;
  • con Delibera di Giunta n.831 del 12/06/2017 ha disposto le “modalità applicative del divieto alla sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito” (LR 5/2013 come modificata dall’art.48 L.R.18/16 e con Delibera di Giunta n.68 del 21/01/2019) e le “modalità applicative del divieto di esercizio dei punti di raccolta delle scommesse (c.d.Corner), ai sensi dell’art.6, comma 2 bis, della L.R. n.5/2013 e ulteriori integrazioni alla Delibera di Giunta Regionale n.831 del 2017”;

considerato che

  • è assolutamente condivisibile la necessità di contrastare e prevenire qualsiasi forma di dipendenza dal gioco d’azzardo patologico che, purtroppo, rappresenta un fenomeno in grande crescita anche fra i più giovani;
  • l’attuale impianto normativo locale e nazionale ha mostrato evidenti limiti nel raggiungimento degli obiettivi prefissati di tutela della salute pubblica atteso che le misure restrittive individuate ad oggi non hanno fatto registrare una significativa diminuzione dei soggetti affetti da disturbo da gioco d’azzardo;
  • in particolare gli effetti del c.d. distanziamento, misura utile, ma non certo risolutiva nel contrasto, richiedono certamente un maggiore analisi circa le modalità di applicazione;
  • sul tema, da quanto riportato dagli operatori e dalle associazioni di categoria, secondo studi condotti in materia il distanziometro rischierebbe addirittura di incentivare ed assecondare le compulsività dei giocatori problematici se non anche favorire un possibile trasferimento della domanda di gioco verso il settore illegale o online;

rilevato che

  • alcune disposizioni relative agli esercizi commerciali come quella indicata all’art.6 comma 2bis della L.R 4 luglio 2013 che vieta l’esercizio di sale da gioco e scommesse (compresi i corner), nonché l’installazione di apparecchi di gioco entro 500 metri dai cosiddetti luoghi sensibili quali “gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori” ha trovato una forte opposizione degli operatori e dei lavoratori del settore, non tanto per il tema del distanziamento, ma per la retroattività della normativa;
  • tale scelta normativa costringerebbe la quasi totalità dei punti gioco presenti sul territorio regionale a spostarsi o addirittura a chiudere, con ingenti perdite economiche, anche per l’Erario, e gravi ricadute occupazionali;

considerato che

  • si sottolinea peraltro come in contesti altamente urbanizzati che caratterizzano ormai la maggior parte dei centri abitati del nostro territorio la delocalizzazione sia sempre meno possibile data la presenza di numerose strutture che rientrano nella definizione di luoghi sensibili con la conseguente difficoltà di trovare un’ubicazione idonea al rispetto delle distanze richieste; si pensi anche alle rivendite di tabacchi che, oltre a quanto stabilito dall’art.6 comma 2bis della legge regionale 4 luglio 2013, n.5, in tema di trasferimento devono rispettare le ulteriori prescrizioni previste dall’art. 10 del D.M 38/2013;

rilevato inoltre che

  • l’art.6 comma 8bis sancisce che “è vietato consentire ai minori l’utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (ticket redemption)”

considerato che

  • tale divieto si estende indiscriminatamente anche a giochi studiati appositamente per l’intrattenimento dei più giovani quali ad esempio il gioco del basket, del bowling, del ballo o altri giochi di abilità presenti anche nelle sale giochi o nei luna park, che non prevedono alcuna vincita in denaro ma solo ticket scambiabili con premi di vario tipo quali peluche, palloni, portachiavi, matite o altri oggetti similari, e che pertanto non si ritengono assimilabili a giochi d’azzardo come slot machines o vlt;

considerato inoltre che

  • per le ragioni sopra espresse si ritiene che l’utilizzo da parte dei minori dei cosiddetti “Ticket redemption” potrebbe essere consentito in presenza dei genitori o di altre persone maggiorenni che ne esercitino la tutela o l’affidamento temporaneo;

atteso che

  • ad oggi vi è la possibilità di accedere al gioco d’azzardo attraverso innumerevoli forme – si pensi ai giochi di carte o alle scommesse online, o semplicemente al gioco del lotto ed ai “gratta e vinci” che sono alla portata di tutti e che non sottostanno a particolari limitazioni se non quello della maggiore età – e pertanto si ritiene necessaria una normativa più ampia che a livello nazionale affronti la tematica a tutto tondo, soprattutto promuovendo ed incentivando la prevenzione delle patologie legate alla dipendenza da gioco, al fine di non svantaggiare solo alcune attività e categorie di lavoratori per le quali peraltro, a fronte dell’introduzione di nuove regolamentazioni e limitazioni particolarmente stringenti, non sono state previste forme adeguate di sostegno economico;

Impegna la Giunta regionale

  • alla luce di quanto sopra evidenziato, a rivalutare l’attuale impianto normativo, magari anche mediante uno studio sugli effetti e tavoli condivisi, per bilanciare le doverose esigenze di tutela della salute pubblica e di contrasto alla dipendenza dal gioco d’azzardo patologico e quelle di salvaguardia di un comparto economico e dei suoi livelli occupazionali;
  • a promuovere e potenziare le politiche di prevenzione delle patologie legate alla dipendenza da gioco.

Documento Integrale: https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:coll:XI;1240

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